Che cos’è la tassa di successione
La tassa di successione deve essere pagata quando si riceve un’eredità e l’imposta viene calcolata facendo riferimento all’ammontare dei beni di cui si entra in possesso. Infatti l’attivo ereditario comprende la somma dei beni di qualunque genere che, al netto dei passivi, vengono trasmessi agli eredi.
Ad esempio, quando la successione riguarda diritti reali immobiliari oppure beni immobili il beneficiario deve presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dal decesso del congiunto all’Agenzia delle Entrate. L’eventuale imposta di successione deve essere versata entro 60 giorni dall’avviso di liquidazione. Tutti gli eredi devono versare questa in via solidale: infatti si applica a ogni singola quota di eredità e deve essere calcolata in base al grado di parentela esistente con il defunto e al valore totale dell’asse ereditario. Questo calcolo è effettuato dalla stessa Agenzia delle Entrate.
L’imposta di successione 2019: come calcolarla
La dichiarazione di successione e il versamento dell’imposta devono essere effettuati soltanto se l’attivo ereditario risulta essere superiore all’importo minimo, pari a 100.000 euro, in assenza di diritti reali immobiliari oppure di beni immobiliari. Inoltre l’assegnazione dell’asse ereditario deve interessare soltanto i parenti in linea retta e il coniuge del defunto. Di conseguenza bisogna sempre presentare la dichiarazione di successione se sono presenti beni immobili nell’asse ereditario.
In secondo luogo è bene tenere a mente che, nel calcolo dell’imposta di successione, è possibile detrarre le spese funerarie e mediche per il defunto fino a non oltre 1.032,91 euro. Inoltre non vengono calcolati all’interno dell’asse ereditario in quanto esenti dalle tasse di successione:
- i debiti contratti dal de cuius e che non sono stati ancora saldati;
- i titoli di Stato italiani ;
- le donazioni a favore di enti pubblici, organizzazioni di volontariato e onlus;
- i motoveicoli e gli automezzi iscritti al PRA di proprietà del defunto;
- i crediti riscossi entro 6 mesi dalla morte del de cuius grazie all’alienazione di beni oppure diritti.
In secondo luogo, quando si parla dei beni immobili ereditati, si ricorda che insieme all’imposta di successione l’erede deve versare anche quella ipotecaria e quella catastale. La prima corrisponde al 2% del valore dell’immobile oggetto della successione, la seconda all’1%. In entrambi i casi non occorre versare la somma se questa è inferiore a 200 euro. Si ricorda che tutte queste imposte (catastali, ipotecarie e di successione) devono essere versate utilizzando il modello F24 e inserendo l’apposito codice tributo. Si ricorda che il pagamento della tassa di successione può essere rateizzata.
Quali sono le franchigie e le aliquote per le successioni di morte
L’ammontare della tassa di successione viene determinato in base sia alla consistenza dell’asse ereditario che dalla relazione dell’erede con il defunto. Infatti maggiore è l’eredità e più elevata è l’imposta da versare al Fisco, mentre l‘aliquota applicata per il calcolo varia in base a quanto stabilito per legge.
In secondo luogo è necessario tenere in considerazione le franchigie, cioè gli importi di esenzione. Questi ultimi vengono ricalcolati ogni 4 anni prendendo in valutazione la quota devolvibile a ogni erede, le donazioni che il de cuius ha fatto in suo favore mentre era in vita e l’andamento dell’indice del costo della vita. Le aliquote e le franchigie sono state stabilite Per quanto riguarda aliquote e franchigie stabilite all’interno del comma 48, articolo 2 del decreto legislativo 262/2006.
Per quanto riguarda le aliquote da applicare si fa riferimento al grado di paretela del soggetto erede. Nello specifico le aliquote sono pari a:
– il 4%, quando l’erede è un parente discendente o ascendente in linea retta (figlio o genitori) oppure il coniuge. Inoltre l’aliquota viene applicata soltanto al valore complessivo netto eccedente l’importo massimo esente per beneficiario. In questo caso la tassa di successione viene pagata esclusivamente per le somme eccedenti un milione di euro, che costituisce la franchigia prevista per questo tipo di trasferimento;
– il 6%, per le eredità che hanno come beneficiari le sorelle oppure i fratelli del defunto. Inoltre l’aliquota viene applicate esclusivamente alla somma eccedente l’importo massimo di quota ereditario per erede. In questo caso la franchigia risulta essere pari a 100.000 euro. Ad esempio, se un soggetto riceve un’eredita di 120.000 euro, l’imposta di successione viene calcolata applicando l’aliquota di riferimento ai 20.000 euro eccedenti;
– il 6%, se l’erede è un parente del defunto fino al quarto grado. In questo caso non è prevista alcuna franchigia e l’aliquota viene applicata al valore complessivo netto trasferito. Lo stesso vale nel caso in cui il beneficiario dell’eredità sia un affine del defunto in linea collaterale fino al terzo grado,;
– l’8%, da applicare sul valore complessivo netto trasferito. Questa aliquota interessa le eredità a favore degli altri soggetti che non rientrano nelle situazioni precedentemente descritte ma che vengono compresi all’interno dell’asse ereditario. Anche in questo caso non viene prevista alcuna franchigia.
Vengono previste altre franchigie in determinati casi, come la presenza di un soggetto disabile oppure dotato di handicap grave all’interno dell’asse ereditario. In questo caso si applica (soltanto per questo erede) quanto previsto dalla legge ex 104/1992, che aumenta la franchigia a 1.500.000 euro. Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda il calcolo della tassa di successione riguardante i beni immobili. Infatti si tratta di una procedura abbastanza complessa e che varia a seconda dell’entità dei diritti inerenti l’immobile.
Nel caso in cui si parli di un fabbricato ereditato in piena proprietà piena, senza che sussistano oneri come mutui, si deve rivalutare al 5% la rendita catastale, per poi moltiplicare questo valore per un determinato coefficiente.
Quest’ultimo viene identificato in base alla tipologia dell’immobile (classe catastale) e alla sua destinazione d’uso. Ad esempio, il coefficiente è 140 per gli immobili appartenenti alla classe catastale B, 120 per quelli facenti parte della categoria A o C (abitazioni, negozi, laboratori) e 110 per gli immobili prima casa. Nel caso in cui nell’asse ereditario sia compreso un terreno non edificabile, si deve moltiplicare il reddito dominicale sottoposto a una rivalutazione del 25% per il coefficiente 90.
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