Finalmente arriva la conferma ufficiale: il Superbonus del 110 per cento ha ottenuto la tanto attesa conferma, secondo quanto stabilito dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e Finanza 2021, meglio conosciuta con l’acronimo NADEF. Esaminata dal Consiglio dei ministri, costituirà il pilastro attorno al quale prenderà forma la Legge di Bilancio 2022. Intanto, arriva una buonissima notizia per i cittadini italiani intenzionati a eseguire degli interventi sul rispettivo immobile per renderlo più efficiente sotto il profilo energetico.
Superbonus del 110 per cento: le tempistiche di presentazione della domanda
Per quanto riguarda le tempistiche di presentazione della domanda, a oggi (salvo ulteriori aggiornamenti) il Superbonus del 110 per cento scadrà nel 2022. Nello specifico, il 30 giugno 2022 c’è la scadenza per gli edifici unifamiliari e dello sconto in fattura/cessione del credito per tutto l’anno, in caso di lavori effettuati da:
- soggetti fisici;
- onlus;
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale.
Qui è, però, opportuno effettuare una distinzione fondamentale. In particolare, chi al 30 settembre 2021 ha presentato la CILAS o ha richiesto il titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione, avrà modo di usufruire dell’incentivo per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022. La CILAS, che sta per Comunicazione asseverata di inizio lavori semplificata, è in sostanza un modello per la comunicazione di inizio lavori da applicare al Superbonus del 110 per cento.
E se le pratiche sono state inviate dopo il 30 settembre?
A ogni modo, chi ha inoltrato le pratiche dopo il 30 settembre 2021, avrà occasione di fruire del Superbonus del 110 per cento fino al 31 dicembre 2022, ma premesse due condizioni:
- l’intervento riguarda un’unità abitativa principale;
- l’istante ha un Isee fino a 25 mila euro.
Per chi, invece, presenta le pratiche dopo il 30 settembre 2021, ma ha un Isee di oltre 25 mila euro, la scadenza rimane fissata al 30 giugno 2022. L’agevolazione fiscale per la messa in opera di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica sugli edifici o sulle loro pertinenza sarà prorogata dal 31 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2022.
Vale la stessa deadline (il 30 giugno 2022, appunto) per chi beneficia del bonus allo scopo di apportare interventi edilizi su un fabbricato di proprietà con massimo quattro unità immobiliari. Qualora lo stato dei lavori avrà raggiunto il 60 per cento, ovvero tre quinti, del complessivo entro allora, sarà consentito prolungare ancora di un semestre, dunque fino al 31 dicembre 2022.
Decalage delle aliquote fino al 31 dicembre 2025
Inoltre, per i lavori effettuati nei condomini e negli edifici da 2 a 4 unità immobiliari, detenuti da un unico proprietario, il superbonus sarà prorogato, con aliquote decrescenti, fino al 31 dicembre 2021. Il decalage delle aliquote avverrà nel seguente modo:
- 110% per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2024;
- 65% per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2025.
Con riferimento ai condomini, è previsto un unico termine di scadenza senza possibilità di estensioni, attualmente stabilita per il 31 dicembre 2022.
Gli IACP (Istituti autonomi case popolari) ed enti analoghi sono i beneficiari che avranno maggior tempo a disposizione per usufruire della maxi detrazione fiscale. Difatti, per loro la nuova scadenza è prevista fra poco più di 18 mesi, vale a dire il 30 giugno 2023. Inoltre, se entro dato limite temporale il SAL avrà raggiunto almeno il 60 per cento dei lavori, tali enti avranno l’opportunità di estendere il termine ulteriormente, fino al 31 dicembre 2023.
Superbonus del 110 per cento: per quali interventi vale
Il Superbonus del 110 per cento è richiedibile per uno dei seguenti lavori:
- isolamento termico sulle superfici opache orizzontali e verticali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo con soglia massima detraibile di 60 mila euro;
- sostituzione degli esistenti impianti di riscaldamento invernale per il condominio con impianti centralizzati a condensazione(classe A) o a pompa di calore (compresi impianti ibridi o geotermici), oppure con impianti di micro-cogenerazione, con soglia massima detraibile di 30 mila per unità immobiliare.
Qualunque sia il lavoro, occorre assicurare un miglioramento dell’edificio di almeno due classi energetiche. Oppure, laddove ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più elevata, da comprovare mediante il certificato di prestazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato sotto la sua responsabilità
I bonus edilizi: cosa è stato deciso
Al di là del Superbonus del 110 per cento, non bolle poco in pentola. Il disegno di Legge di Bilancio 2022 si focalizza pure sugli altri bonus edilizi attualmente in vigore. Nella fattispecie, la detrazione Irpef al 50 sarebbe prorogata al 2024, per lavori di ristrutturazione edilizia con tetto massimo di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare; così anche per l’Ecobonus al 50 o al 65 per cento per interventi di risparmio energetico quali l’installazione di pannelli solari e di finestre comprensive di infissi. Il bonus verde è a sua volta prorogato fino al 2024, con la detrazione fiscale del 36 per cento assegnato a chi sistema il verde di casa, balconi e terrazzi.
Sostanziali novità concernono, al contrario, il bonus mobili, la detrazione fiscale al 50 per cento accordato per l’acquisto di mobili nuovi e elettrodomestici grandi volti ad arredare un appartamento già sottoposto a ristrutturazione. In tal caso, il bonus mobili sarà rimodulato e la soglia di spesa sulla quale determinare la detrazione scenderà a 5 mila euro (nel 2021 era stata di 16 mila euro).
Il bonus facciate non sarà cancellate
Per concludere, il bonus facciate non andrà incontro a cancellazione. Trattasi dell’agevolazione fiscale rappresentata da una detrazione del 90 per cento per lavori diretti a recuperare o restaurare la facciata esterna degli edifici esistenti, a prescindere dalla categoria catastale, inclusi i fabbricati strumentali. Adesso si prevede che il bonus facciate otterrà la proroga fino al 31 dicembre 2022, ma l’aliquota della detrazione si ridurrà dal 90 al 60 per cento.
Resteranno valide le attuali norme secondo cui l’agevolazione viene applicata agli immobili siti nelle zone A e B, individuate dal DM n° 1444/1968, o in zona a esse assimilabili, in relazione alla legislazione sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, tra cui quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Invece, l’agevolazione non viene riconosciuta per gli interventi inerenti alle facciate interne del fabbricati, laddove non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Comunque, per passare definitivamente il disegno di Legge di Bilancio andrà approvato dal Parlamento entro il 31 dicembre 2021 per formalizzare il tutto.
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