Superbonus 110 casa ipotecata: cessione ammessa?

Il Superbonus del 110 per cento gravante su una casa può essere ceduto a terzi anche in caso di ipoteca sull’immobile?

Parco nazionale delle cinque terre

Sulla casa, per la quale si intende beneficiare del Superbonus 110 per cento, può gravare un’ipoteca. Varie le ragioni, come la maturazione di un debito tributario nei confronti dell’Agenzia delle Entrate o l’accensione di un mutuo. Detto ciò, è assolutamente lecito interrogarsi se l’ipoteca costituisca un ostacolo alla cessione del Superbonus 110 per cento.

Superbonus 110%: la cessione del credito d’imposta

In alternativa all’utilizzo diretto, durante la dichiarazione dei redditi è possibile cedere la detrazione del 110% sotto forma di credito d’imposta. In tal caso, il contribuente può più esattamente optare:

  • per un contributo, in qualità di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto. Ciò fino a un ammontare massimo pari al medesimo corrispettivo. Che i fornitori delegati all’intervento anticipano, salvo poi recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante. Successivamente si avrà l’opportunità di provvedere alla cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli ulteriori intermediari finanziari;
  • per la cessione di un’equivalente credito d’imposta. In seconda istanza, sarà ammessa girarlo a un terzo soggetto, quale, ad esempio, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’opportunità dello sconto e della cessione in fattura concerne pure gli altri bonus edilizi, sisma bonus, bonus ristrutturazione, ecobonus e così via. Il credito d’imposta ceduto ammonta alla detrazione spettante.

I motivi dietro all’ipoteca

L’attivazione di un’ipoteca sull’immobile per cui il cittadino desidera usufruire del Superbonus 110 per cento può dipendere da tutta una serie di fattori, come accennavamo in precedenza. Ad esempio, in caso di debito tributario formato nei confronti del fisco, se abbiamo una cartella giunta a scadenza, l’Amministrazione finanziaria può iscrivere ipoteca quale via cautelare, in presenza di debiti pari o superiori a 20 mila euro.

In caso contrario, non ha diritto ad accendere alcuna ipoteca sull’immobile in questione. O sugli immobili, il che talvolta accade realmente, per la precisione nel momento in cui il singolo bene non copre per intero l’ammontate del debito e non solo.

L’ipoteca è ascrivibile per una somma pari al doppio del credito complessivo che spinge l’Agenzia delle entrate-Riscossione ad adottare delle comunicazioni legali. La condicio sine qua non è l’inoltro di una comunicazione scritta in precedente sede.

Difatti, il contribuente riceve sempre un preavviso. Nel documento in oggetto l’ente erariale invita la persona a pagare le somme dovute entro i 30 giorni successivi. Se ottempera alla prestazione richiesta, nei tempi e nei termini concordati, il cittadino mette in regola la propria posizione nei confronti dell’Erario e non rischia conseguenze.

Altrimenti, qualora il debitore non abbia dato seguito al saldo del debito contratto, o non ne abbia domandato l’estinzione a rate, ovvero in assenza di provvedimenti di sospensione o sgravio, scatta l’iscrizione alla competente Conservatoria dell’ipoteca.

Superbonus 110 per cento: il credito d’imposta può essere ceduto per un immobile con ipoteca?

Alla luce delle considerazioni appena espresse, emerge come, ai fini del Superbonus 110 per cento, non sussista nessuna norma atta a impedire la facoltà di cedere la detrazione qualora sull’immobile vi sia un’ipoteca. Pertanto, non sembrano esserci fattori ostativi alla cessione del superbonus pure in tale circostanza. Vale la medesima indicazione ai fini dello sconto in fattura.

 

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