Come presentare il Modello 730
Esistono due modalità di presentazione del Modello 730 per la dichiarazione dei redditi ed entrambi si caratterizzano per differenti date di scadenza.
La soluzione varia a seconda della categoria di contribuenti alla quale si appartiene, tuttavia bisogna tenere a mente che sono obbligati a fare la dichiarazione dei redditi tutti i contribuenti che sono fisicamente residenti sul territorio nazionale e che durante il periodo d’imposta precedente hanno percepito redditi provenienti da lavoro dipendente, autonomo oppure da pensione. Nella dichiarazione vanno indicati soltanto i redditi riferibili al precedente anno d’imposta.
Nel caso dei pensionati e delle persone fisiche che percepiscono redditi da lavoro dipendente è necessario presentare la dichiarazione utilizzando il Modello 730. Qui vanno indicati i redditi:
- di capitale;
- di lavoro dipendente e assimilati;
- di fabbricati e terreni sia in Italia che all’estero;
- di lavoro autonomo non esercitato in modo abituale perché privi di partita Iva;
- a tassazione separata.
Il Modello 730 può essere elaborato dallo stesso contribuente (con oppure senza l’ausilio di Caf oppure professionisti abilitati, come commercialisti e contabili esperti) o essere precompilato.
In quest’ultimo caso l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile 2018, il modello precompilato della dichiarazione dei redditi, inserendo sia le entrate che le spese deducibili già a conoscenza dell’ente.
Accedendo alla propria area riservata è possibile accettarlo oppure modificarlo inserendo altre spese detraibili. Si ricorda che anche i soggetti senza sostituto d’imposta possono usare il Modello 730 per fare la dichiarazione dei redditi, tuttavia questi contribuenti devono barrare la casella Mod. 730 dipendenti senza sostituto e fare necessariamente riferimento a un professionista abilitato oppure a un Caf.
Si può optare per questa soluzione soltanto nel caso in cui il sostituto d’imposta ha comunicato al contribuente la sua disponibilità a prestare assistenza fiscale entro il 15 gennaio. Il contribuente può presentare al datore di lavoro o all’ente pensionistico il Modello 730 cartaceo già compilato oppure delegare il sostituto d’imposta perché possa accedere alla dichiarazione precompilata. In questo modo è lo stesso sostituto d’imposta a integrarla, modificarla e accettarla.
La presentazione tramite Caf e intermediari
Esistono diverse modalità con cui presentare la dichiarazione dei redditi con Modello 730 tramite intermediari.
I soggetti autorizzati per legge a questo compito sono i Caf e i professionisti abilitati, ad esempio i ragionieri, i commercialisti iscritti all’albo e i consulenti del lavoro. Si può consegnare loro il modulo cartaceo compilato autonomamente e la relativa documentazione perché li inviino all’Agenzia delle Entrate oppure delegarli alla gestione del Modello 730 precompilato.
Grazie alla delega del contribuente e ai documenti relativi ai redditi percepiti e alle spese detraibili questi soggetti possono accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata e integrarla, modificarla, accettarla e inviarla all’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che prima dell’invio all’Agenzia delle Entrate i professionisti abilitati e i Caf e i professionisti devono consegnare al contribuente il prospetto di liquidazione 730-3 e una copia della dichiarazione. In questo modo diventa possibile verificare i dati riportati. la data termine per la consegna varia a seconda del momento in cui il contribuente ha fornito ai soggetti i documenti necessari per procedere. In particolare la consegna avviene:
- entro il 23 luglio, se i documenti sono stati presentati nel periodo tra il 1° e il 23 luglio;
- entro il 7 luglio, se i contribuenti hanno fornito i dati necessari dal 23 al 30 giugno;
- entro il 29 giugno, se i documenti sono stati forniti entro il 22 giugno.
Cosa fare se ci si è dimenticati di presentare il Modello 730
Se quest’anno ci si dimentica di presentare il Modello 730 riferito al periodo d’imposta 2017, è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate il Modello Redditi per la dichiarazione dei redditi. In questo caso la data termine diventa il 31 ottobre 2018 e si fa riferimento alla modalità di presentazione usata dai contribuenti che non possono usare il 730 oppure che sono titolari di partita IVA.
Se la dichiarazione dei redditi viene presentata in ritardo entro il 31 ottobre usando l’ex Modello Unico non sono previste sanzioni di alcun genere. Se si supera questa data limite, invece, sono previste sanzioni amministrative che ammontano a 1.000 euro nel caso in cui non si debbano comunque versare imposte.
In caso contrario la multa per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi corrisponde a una percentuale variabile (dal 120% al 240%) dell’importo dovuto al Fisco. Si fa sempre riferimento a imposte il cui ammontare non sia inferiore ai 250 euro.
Sempre entro il 31 ottobre 2018 è possibile integrare oppure correggere la precedente dichiarazione dei redditi con il Modello 730 utilizzando l’apposita tipologia di moduli. Si tratta del Modello Redditi correttivo se la precedente dichiarazione dei redditi conteneva uno oppure più errori e il Modello 730 integrativo nel caso sia necessarie inviare all’Agenzia delle Entrate informazioni aggiuntive. In questo caso la scadenza è il 25 ottobre 2018.
Si ricorda comunque che esistono alcune differenze tra il Modello 730 (ordinario oppure precompilato) e il Modello Redditi PF 2018 che bisogna tenere in dovuta considerazione se si presenta la dichiarazione dei redditi in ritardo. Infatti in quest’ultimo caso:
- gli eventuali rimborsi sono erogati con tempistiche abbastanza lunghe dalla stessa Agenzia delle Entrate. Si tratta di una modalità prevista quando il contribuente vanta dei crediti nei confronti del Fisco oppure ha versato imposte maggiore rispetto a quanto dovuto. Invece le imposte devono essere versate usando il modello F24. Nel caso del Modello 730 il versamento delle imposte avviene con la trattenuta dell’importo dovuto in busta paga oppure sulla pensione e quest’operazione è svolta direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Anche i rimborsi vengono erogati in busta paga oppure, se non si ha un sostituto d’imposta, accreditate sul conto corrente del contribuente;
- le tempistiche sono più lunghe per poter aderire al conguaglio fiscale se si verifica un debito IRPEF;
- il Modello 730 integrativo può essere adottato soltanto quando le modifiche da effettuare nella dichiarazione dei redditi riguardano un’imposta invariata, un minor debito oppure un maggior credito per il contribuente. In ogni caso occorre rivolgersi obbligatoriamente a un commercialista iscritto all’albo o a un Caf.
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