Anche l’inquilino, che si sobbarca le spese per la ristrutturazione della casa in cui è in affitto, ha il diritto di optare a favore della cessione del credito, pure per le rate rimanenti della detrazione. Eppure, la situazione rischia di farsi piuttosto complicata, nel frangente in cui abbiano luogo determinate circostanze, sulle quali magari si pone scarsa attenzione in principio. Nello specifico, lo scenario più spinoso prevede l’interruzione del contratto di locazione. Se così fosse, cosa accadrebbe? A che genere di risvolti condurrebbe la conclusione del rapporto sottoscritto tra il locatore e il locatario? Ecco le disposizioni emanate dal legislatore italiano in merito.
Ristrutturazione casa: a chi spettano le agevolazioni del Fisco
Andiamo per gradi. Gli incentivi di natura fiscale per lavori sull’immobile abitativo spettano a chi sostiene effettivamente la spesa. Non si tratta, quindi, giusto di una questione di formalità, bensì di pagamento della ditta chiamata a occuparsene. Nella macro-categoria degli incentivi figurano praticamente tutti coloro di cui oggigiorno sentiamo maggiormente discutere dagli specialisti del ramo tributario e in aula parlamentare, come:
- superbonus del 110 per cento;
- ecobonus;
- bonus facciate;
- bonus ristrutturazione;
- ecc.
Pertanto, laddove il costo ricada concretamente su di loro, la detrazione fiscale spetterebbe ai seguenti soggetti:
- locatari (inquilini) o comodatari;
- titolari di un diritto reale di godimento usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- proprietari o nudi proprietari.
Le entità appena menzionate hanno, nel complesso, campo libero sulle strategie da adottare. Difatti, qualora l’eventualità sia ammessa, hanno l’opportunità di ricorrere, nell’ambito della detrazione applicata in ambito fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a un terzo, compreso un istituto finanziario.
E adesso veniamo al tema centrale dell’articolo. Premettiamo, anzitutto, che i bonus fiscali per i lavori sulla casa si traducono in una detrazione da beneficiare in rate annuali di eguale importo. A fini esemplificativi, analizziamo il bonus detrazione: esso consiste in un ammontare pari al 50 per cento della spesa sostenuta da godere in 10 quote annuali di pari importo. Detto ciò, se le spese degli interventi gravano sulle spalle dell’inquilino o comodatario dell’immobile, la disciplina conferma la filosofia alla base della manovra attuata.
Cosa succede in occasione di cessazione del contratto
La cessazione dello stato di comodato o locazione non fa, ossia, decadere il diritto all’agevolazione dell’inquilino o del comodatario che si è preso la briga di eseguire i lavori. Egli proseguirà la fruizione del beneficio fiscale fino al termine del periodo di godimento.
Di conseguenza, ove questi avesse stabilito di trarre vantaggio dallo sconto in fattura o dalla cessione del credito a una terza parte, non incorrerà in nessun impedimento, in caso di successiva interruzione del contratto di comodato o locazione.
Così, come se avesse fruito della detrazione fiscale esclusivamente per alcune quote e nel frattempo avvenisse la cessazione del comodato/locazione, egli conserverebbe le quote residue e avrebbe la possibilità di sfruttarle direttamente in quanto detrazione oppure di avvalersi dello strumento della cessione del credito. La decisione è totalmente sua e non c’è nulla che il locatore possa fare per influirvi in qualche modo.
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