Quella che attualmente è conosciuta come una collaborazione occasionale o anche una prestazione occasionale di lavoro, altro non è che un accordo lavorativo che, in seguito al Jobs Act del 2015, va a sostituire i vecchi Co.co.co. e i Co.co.pro.
In sostanza, con questo nuovo aggiornamento si è cercato di evitare che le collaborazioni autonome ed occasionali, tra una lavoratore e un datore di lavoro, si confondessero con il lavoro subordinato.
Per fare ciò è stato necessario fissare dei requisiti ben precisi che configurassero il lavoratore occasionale, con l’obbiettivo di evitare l’instaurazione di rapporti di lavoro che, nella forma, apparissero come delle collaborazioni occasioni ma che, nella sostanza, avessero tutti gli elementi che generalmente individuano un rapporto di subordinazione.
Cos’è una prestazione occasionale di lavoro?
Il diritto del lavoro, per definire i vari rapporti di lavoro che possono instaurarsi tra due o più persone, parte sempre dal concetto di lavoro subordinato. In pratica, il legislatore, una volta fissati in modo chiaro ed inconfutabile gli elementi che definiscono una prestazione di lavoro subordinato, riesce ad individuare più facilmente anche gli altri rapporti di lavoro.
Per questo motivo, prima di spiegare chi è un lavoratore occasionale e cos’è una prestazione o una collaborazione occasionale, è importante fissare i requisiti del lavoro subordinato, che sono essenzialmente questi:
- la collaborazione di lavoro deve essere continuativa;
- il datore di lavoro stabilisce gli orari e i giorni in cui il lavoratore subordinato deve prestare l’opera o il servizio;
- il datore di lavoro è obbligato a versare regolarmente uno stipendio (in genere con cadenza mensile);
- il lavoratore è obbligato a rispettare quanto stabilito dal contratto e a offrire la sua prestazione al datore di lavoro, secondo le modalità stabilite.
Detto ciò, è possibile comprendere che chi offre una prestazione occasione di lavoro ad un committente è un lavoratore che:
- non collabora con continuità, ma saltuariamente;
- non ha obblighi legati all’orario o ai giorni in cui deve offrire la sua prestazione al committente;
- il lavoratore occasionale ha la totale libertà in merito alle scelte che riguardano le modalità e gli strumenti utili ad eseguire la prestazione;
- il compenso è determinato dal raggiungimento di determinati obbiettivi e, quindi, prescinde dal carattere della periodicità;
- il lavoratore si fa carico del rischio economico, che nel caso del lavoratore subordinato è completamente assente.
Prestazione occasionale di lavoro: come funziona?
Chi lavora avvalendosi di questa forma contrattuale e di questa tipologia di rapporto di lavoro sa che il committente è comunque il sostituto d’imposta e, in quanto tale, trattiene una parte del compenso (il 20%) a titolo di imposte da versare allo Stato, stiamo parlando della cosiddetta ritenuta d’acconto.
In tal caso, il lavoratore è comunque tenuto a rilasciare una ricevuta al committente, tramite la quale è possibile attestare che è esistito il rapporto di collaborazione.
La ritenuta d’acconto può essere pratica solo in questo contesto, o nel caso in cui il lavoratore sia titolare di una Partita IVA, perché se dovessero venire a mancare i requisiti che permettono alla legge italiana di definire una rapporto di lavoro come una prestazione occasionale e dovessero presentarsi aspetti che avvicinano una collaborazione ad un lavoro come dipendete, il legislatore impone al committente di assumere il lavoratore con un regolare contratto subordinato.
Contratto di prestazione occasionale di lavoro: novità 2019
Il contratto di collaborazione occasionale, che si è sostituito ai vecchi mini co.co.co., è stato introdotto con il Decreto attuativo del 2015. Due anni più tardi, nel 2017 con il Governo Gentiloni, questa forma di collaborazione lavorativa ha subito un’importate modifica, prima con l’eliminazione dei voucher e successivamente con la loro reintroduzione con le dovute modifiche.
A far data dal 10 luglio del 2017, infatti, esistono due diverse categoria di voucher:
– i voucher validi per i contratti di prestazione occasionale che possono essere utilizzati dagli imprenditori, dai professionisti o, più in generale, dai lavoratori autonomi per retribuire i collaboratori occasionali;
– il libretto di famiglia, ossia una forma di voucher che è stata pensata per regolarizzare le prestazioni occasionali svolte da un lavoratore in favore di un privato (colf, baby-sitter, giardinieri, badanti etc.).
Con la nuova normativa è stata introdotta un’altra importante novità, che serve ad individuare quali sono le persone o i professionisti che hanno il diritto di avvalersi dei voucher per la remunerazione delle prestazioni occasionali.
La normativa ha infatti indicato come titolari del diritto di utilizzare i voucher per le collaborazioni occasionali: i professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori, le associazioni, le fondazioni, gli enti di natura privata, le onlus, le Pubbliche Amministrazioni e, infine, i datori di lavoro che nel corso dell’anno precedente hanno assunto almeno 5 dipendenti, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Invece, non possono utilizzare i voucher per la retribuzione di un professionista che offre una prestazione occasionale di lavoro: le imprese che operano nel campo dell’edilizia; le imprese che eseguono lavori di escavazione; le attività imprenditoriali i cui dipendenti lavorano nelle miniere, nelle cave o nei giacimenti; le imprese che operano nell’ambito di accordi d’appalto o di servizi; le attività imprenditoriali agricole.
Infine, non è permesso l’utilizzo di voucher e dell’instaurazione di un rapporto di lavoro di collaborazione occasionale tra il datore di lavoro e il committente che hanno avuto, nei sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro subordinato. In pratica, se un imprenditore o un professionista ha prima assunto un soggetto con un contratto di lavoro subordinato e successivamente, con questo stesso lavoratore, vuole instaurare una rapporto di collaborazione occasionale, la legge glielo vieta.
Prestazione occasione: non è concessa in agricoltura, con deroghe
Tra i settori imprenditoriali, per i quali vige il divieto di instaurare rapporti di collaborazioni di lavoro occasionali, c’è l‘attività agricola.
Tuttavia, la legge prevede delle deroghe che riguardano alcune categorie di lavoratori. Stiamo parlando di quei lavoratori che, per questioni anagrafiche o di altro genere, appartengono alla gruppo dei cosiddetti svantaggiati.
In particolare, possono essere assunti con un contratto di collaborazione occasionale, anche nelle aziende del settore agricolo:
- i lavoratori che hanno meno di 25 anni;
- i pensionati che sono andati in pensione per il raggiungimento dell’età minima richiesta dalla legge o per invalidità;
- le persone disoccupate che presentano, all’ANPAL, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, conosciuto anche con la sigla DID;
- le persone che percepiscono la cassa integrazione o qualsiasi altra prestazione a sostegno del reddito.
In ogni caso, nell’ambito delle collaborazioni occasionali di lavoro vige un limite reddituale che prevede:
- minimo 5.000 euro lordi annui per ciascuno prestatore e per ogni utilizzatore;
- minimo 2.500 euro lordi annui per lo stesso utilizzatore.
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