I contributi volontari sono versati dal lavoratore nei periodi in cui non risulta occupato e, quindi, vanno ad integrare il requisito contributivo per la pensione. In molti casi si sceglie di procedere al versamento dei volontari quando non si è ancora raggiunto il requisito contributivo di accesso alla pensione di vecchiaia o ad una delle pensioni anticipate. Altre volte, invece, la scelta è fatta solo per aumentare l’importo della futura pensione.
Quello che ci si chiede, lecitamente, è se nel caso pur versando i volontari non si raggiunge il diritto alla pensione, è possibile chiedere la restituzione di quanto versato?
Contributi volontari, quando la restituzione?
Quando si versano contributi volontari che non aiutano a maturare il diritto alla pensione, quando ci si sbaglia a fare i conti e si versano più contributi volontari di quelli necessari, quando l’assicurato muore prima di raggiungere il diritto alla pensione pur versando contributi volontari, l’INPS non può restituire i contributi versati.
Il principio generale della normativa di riferimento, infatti, precede che i contributi non utilizzati o non utilizzabili sono trattenuti dall’ente previdenziale e non possono essere restituiti.
Se i contributi versati sono più di quelli necessari, infatti, possono essere in ogni caso utilizzati per elevare l’importo della pensione. Se i versamenti sono stati fatti in una cassa previdenziale diversa da quella da cui si otterrà la pensione, può essere chiesta una pensione supplementare, ancora se si versano contributi volontari dopo il pensionamento, si può richiedere un supplemento di pensione.
In tutti questi casi, quindi, la contribuzione volontaria non è sprecata e viene, in ogni caso, utilizzata. Anche in caso di morte dell’assicurato prima del raggiungimento del diritto alla pensione, i contributi volontari concorrono all’importo della pensione indiretta versata agli eredi.
Ma in quali casi l’INPS può procedere alla restituzione dei contributi volontari versati? L’obbligo per l’istituto c’è solo in 3 casi specifici, ovvero:
- quando sono versati in ritardo rispetto ai termini indicati dall’INPS per il pagamento
- quando vanno in contrasto con quando previsto dal Dpr 1432 del 1971
- quando sono versati a copertura di periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa.
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