Pensionati all’estero, flat tax per chi si trasferisce in Italia: le modalità

I pensionati all’estero hanno diritto alla tassazione agevolata se decidono di trasferirsi in Italia, predette certe condizioni.

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Un cittadino residente negli USA, beneficiario di una forma di pensione complementare anticipata, ha modo di godere degli incentivi fiscali previsti per i pensionati che spostano la residenza in Italia, se le prestazioni hanno uno scopo previdenziale. Con la risposta all’interpello n. 616 del 20/09/2021, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dato il via libera alla flat tax del 7 per cento.

Pensionati all’estero: aliquota de 7 per cento

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, l’art. 24-ter TUIR sancisce l’applicabilità di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 7 per cento in presenza di determinate condizioni. La prima è la titolarità dei redditi da pensione corrisposti da enti esteri. La seconda consiste nella residenza in territorio estero nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento della rispettiva residenza in Italia:

  • in uno dei Comuni con popolazioni pari o inferiore a 20 mila abitanti siti in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
  • in uno dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 3 mila abitanti colpiti dal sisma del 24/08/2016, del 26-30/10/2016 e del 18/01/2017.

Non incide in alcun modo la nazionalità della pensionata o del pensionato per l’accesso ai benefici, purché l’ultima residenza sia stata in una delle Nazioni con le quali siano in vigore intese di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

Il caso di specie

Da consuetudine, lo spunto per fare chiarezza sulle regole a fondamento della flat tax per pensionati all’estero giunge dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è un cittadino fiscalmente residente negli USA da 11 anni che intende trasferirsi nel Mezzogiorno e beneficiare delle agevolazioni che consentono di applicare un’aliquota del 7 per cento.

Non ha ancora raggiunto l’età pensionabile, ma, in virtù del sistema complementare americano, percepisce pagamenti annuali o mensili dal suo fondo pensionistico (IRA) per un quinquennio, fino al raggiungimento dei 59,5 anni. Se tale soglia è successiva, fa riferimento all’Agenzia delle Entrate per stabilire la possibilità di godere della flat tax riservata a coloro che trasferiscono la loro residenza lungo la penisola.

Considerata la natura previdenziale della prestazione, diretta ad assicurare una pensione integrativa al lavoratore dipendente sotto forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria, sia pure prima del raggiungimento dell’età pensionabile, l’istante ha diritto al regime di favore per l’applicazione dell’imposta sostitutiva avente aliquota del 7 per cento.

Redditi di lavoro dipendente: la definizione del legislatore italiano

Secondo quanto stabilito dal legislatore italiano, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di qualunque genere e gli assegni ad essi equiparati. Di conseguenza, vige un’ampia applicazione delle agevolazioni fiscali destinate ai pensionati esteri. Con specifico riferimento alle prestazioni pensionistiche integrative, esse devono risultare imponibili nel Paese in base alla specifica convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese della fonte.

Ma anche tali prestazioni figurano nei redditi delineati dall’art. 49 del TUIR, poiché non è applicabile la disciplina della previdenza complementare italiana. Alla luce delle normative e delle somme percepite dal cittadino residente negli Stati Uniti, che hanno senz’altro finalità previdenziale, l’AdE giunge alla conclusione che, nel caso in esame, valgono le agevolazioni fiscali sancite dalla flat tax per pensionati esteri.

 

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