Che cos’è la pace fiscale
La pace fiscale è stata inserita all’interno del Contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle e si configura come un’agevolazione ai contribuenti sotto forma di un saldo e stralcio delle somme che non sono state versate al Fisco. L’obiettivo iniziale era limitare i problemi economici che potevano colpire i contribuenti a causa di questi debiti non saldati, tuttavia la struttura della manovra e le modalità di applicazione hanno subito diverse modifiche nel corso del tempo, così come la definizione del bacino dei beneficiari. In particolare sono state introdotte numerose novità durante la fase di conversione in legge del decreto legislativo fiscale 119/2018 che consente di disciplinare parte della Legge di Bilancio 2019.
Che cosa prevede la pace fiscale
La pace fiscale prevedeva lo stralcio e il pagamento delle cartelle esattoriali e dei debiti nei confronti del Fisco attraverso quattro diverse modalità. Inizialmente era prevista l’applicazione di tre differenti aliquote in base alle possibilità economiche del contribuente, tuttavia il passaggio di conversione ha introdotto varie modifiche. Di conseguenza le soluzioni messe a disposizione sono:
– la rottamazione ter delle cartelle, che modifica una misura già prevista dalle precedenti legislature attraverso il decreto legislativo 148/2017 e il decreto legislativo 193/2016. In questo caso il contribuente non deve versare interessi di mora oppure sanzioni a causa del mancato pagamento delle cartelle, ma semplicemente corrispondere i propri debiti in misura piena all’Agenzia delle Entrate.
Il soggetto deve presentare un’apposita domanda entro il 30 aprile 2019 per accedere a questa misura e poter usufruire dei vantaggi previsti dalla manovra, come una rateizzazione fino a 5 anni e la possibilità di applicare interessi ridotti alle rate.
In secondo luogo rientrano in questa tipologia di pace fiscale i debiti risultanti da cartelle che sono state affidate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 a Equitalia oppure all’Agenzia delle Entrate Riscossione (i cosiddetti agenti di riscossione).
Inoltre i contribuenti che hanno aderito alla precedente definizione agevolata per pagare i propri debiti nei confronti dell’amministrazione e che hanno corrisposto le rate scadute di ottobre, settembre e luglio 2018 entro il 7 dicembre 2018 possono accedere alla rottamazione ter delle cartelle. In questo modo le somme rimanenti da versare possono essere suddivise in massimo 18 rate uguali da corrispondere in 5 anni grazie alla formula del differimento automatico. Inoltre dal 1° agosto 2019 verranno applicati interessi ridotti pari allo 0,3%. Si tratta di un notevole vantaggio rispetto alla tradizionale aliquota del 5,5% che viene applicata in questi casi;
– la definizione agevolata delle liti tributarie verso l’Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso si riprende in maniera modificata una modalità prevista dai governi precedenti e interessano le liti fiscali per le quali contribuente ha presentato ricorso di primo grado e la cui notifica è avvenuta non oltre il 30 settembre 2018.
Inoltre non deve essere stata ancora emessa una pronuncia definita per la chiusura del processo al momento in cui si presenta la domanda di pace fiscale. I vantaggi che si ottengono aderendo a questa misura sono uno sconto pari a metà oppure un terzo della somma riguardante la lite tributaria.
Ciò avviene soltanto nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate soccombe in primo oppure in secondo grado. In caso contrario il contribuente deve versare l’importo contestato. Se invece l’Agenzia delle Entrate perde la sentenza nelle Commissioni Tributarie di primo e di secondo grado, i vantaggi per il debitore sono ancora più consistenti. Infatti è possibile chiudere la controversia versando semplicemente un quinto oppure metà della somma dovuta. Ciò avviene quando l’Agenzia delle Entrate soccombe rispettivamente nel secondo e nel primo grado di giudizio.
Si ricorda inoltre che, se le liti tributarie riguardano solo interessi di mora e sanzioni non collegate al tributo, l’importo da corrispondere è il 15% oppure il 40% della somma oggetto della controversia. Nel primo caso nella fase introduttiva del giudizio le Commissioni sul merito o sull’ammissibilità hanno dato ragione al contribuente. La percentuale maggiorata, invece, si applica in tutti gli altri casi;
– lo stralcio totale delle mini-cartelle con un importo non superiore ai 1.000 euro. Si tratta di un vero e proprio condono automatico dei debiti che i contribuenti hanno nei confronti della pubblica amministrazione e corrisponde a una novità rispetto alle rottamazioni e a quanto previsto dalle legislature precedenti. Varato con il decreto legislativo collegato alla Legge di Bilancio, consiste in una cancellazione totale e automatica delle cartelle relative ai tributi locali non pagati, come la TARI, la TASI e l’IMU, di importo non superiore a 1.000 euro.
Inoltre queste cartelle possono riguardare anche le multe sanzionate per le violazioni e le infrazioni del codice della strada. Si ricorda che le cartelle devono essere riferite al periodo compreso tra il 2000 e il 2010;
– sanatoria delle irregolarità formali. Si tratta della possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi integrativa, messa a disposizione esclusivamente dei contribuenti che hanno presentato fino al 31 dicembre 2017 la propria dichiarazione dei redditi. Sostituisce il progetto originale di consentire una dichiarazione integrativa al 20% sui redditi non dichiarati fino a 100.000 euro. Per mettersi in regola si dovranno versare 200 euro (somma forfettaria) per ogni anno d’imposta oggetti di contestazione. Le integrazioni possono riguardare le dichiarazioni fiscali IVA, IRPEF, IRAP, contributi INPS e imposte sostitutive.
Come aderire alla pace fiscale
Se per aderire alla pace fiscale non viene richiesto il pagamento di imposte e contributi, il contribuente può semplicemente inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno manifestando la propria volontà. In alternativa è possibile inviare la dichiarazione via PEC all’ufficio competente oppure presentando direttamente allo sportello una comunicazione in carta libera.
Per quanto riguarda il pagamento delle rate occorre utilizzare un modello F23 oppure F24 distinto per ciascun atto definito. Lo stesso modulo deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente decida di accedere a questa misura pagando in un’unica soluzione il debito che ha nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso bisogna presentare all’ufficio competente la ricevuta dell’avvenuto pagamento del debito in un’unica soluzione oppure della prima rata entro 10 giorni dal versamento.
Segui MetaNews su Google News e sii il primo a conoscere tutte le Notizie dal mondo.