Mutuo under 36 prima casa: le novità dell’AdE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito mediante una circolare degli ulteriori chiarimenti sul mutuo under 36 prima casa introdotto dal Governo.

Mutuo under 36 prima casa

La garanzia dell’esecutivo per il mutuo accordato agli under 36 sulla prima casa sta riscuotendo un enorme successo. Il piano messo in atto dal Governo ha ottenuto fin dal principio l’accoglienza favorevole dei cittadini. Tuttavia, come spesso (purtroppo) accade, quando qualcosa ottiene la diffusione di massa, subentrano le prime criticità circa l’interpretazione della legge. Per tale ragione, giovedì 14 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato delle puntualizzazioni su certi temi spinosi finiti oggetto di dibattito. Nei paragrafi seguenti andremo a vedere quali sono le ultime direttive emanate dal Fisco per avanzare domanda del mutuo under 36 prima casa, provando a sintetizzare le novità in cinque punti chiave.

Mutuo under 36 prima casa: il contenuto della circolare  diramata dall’Agenzia delle Entrate

La circolare contenente le novità annunciate è la n° 12/E del 14 ottobre 2021 concerne l’età dei contraenti del prestito accordato dalle banche. Chi desidera trarvi beneficio deve compiere i 36 anni di età nell’anno solare seguente a quello in cui avviene il rogito notarile. Dunque, conta l’anno solare, non l’età effettiva dell’istante. Se vi sembra di non aver perfettamente afferrato state tranquilli, perché adesso vi sottoponiamo un esempio in grado di fare luce sulla materia.

Ipotizziamo di comprare casa nel corso di questo mese, a ottobre 2021, e di compiere i 36 anni a dicembre 2021. In tal caso non avremmo diritto all’agevolazione statuita dalle autorità governative. Difatti, pur 35enni farebbe comunque fede l’anno solare. Può invece averla chi li compie a partire dal 1° gennaio del 2022. Ora, non osiamo immaginare quali sensazioni provino chi fa i 36 a dicembre, ma la regola parla chiaro.

Niente sconto sul contratto preliminare

Si sottolinea, inoltre, che non è prevista nessuna forma di sconto in fase di registrazione del contratto preliminare. Di conseguenza, rimane unicamente valido il rimborso, per cui è necessario inoltrare l’apposita domanda, entro un limite temporale di tre anni, dell’imposta di registro del contratto definitivo qualora essa risulti maggiore di quella effettivamente versata per registrare il documento preliminare di compravendita.

Solo con Isee già disponibile

Finora abbiamo evitato di entrare nel merito. Tuttavia, esiste pure un limite per la dichiarazione di reddito Isee, una soglia che, se superata, impedisce di trarre godimento della misura. Il limite fissato è di 40 mila euro e va rispettato al momento della stipula del contratto. Trattandosi dell’Isee 2021 il valore reddituale e patrimoniale farà perciò riferimento al 2019. Non sarà, insomma, possibile sottoporre all’attenzione la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ISEE, una volta siglato l’atto di compravendita.

Isee anche con le aziende

Un’area nebulosa del decreto riguarda le vendite imponibili a Iva, ovvero quelle dove il cedente è un’impresa costruttrice. In queste circostanze il limite Isee vale ugualmente? Sì, il vincolo dell’Isee, pari o inferiore a 40 mila euro, occorre osservarlo anche nello scenario in questione. In caso di vendita imponibile a Iva gioca, invece, a favore la decisione di azzerare le imposte fisse.

 

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