L’INPS con il messaggio 3495 del 2021 rende noto che l’assegno di invalidità civile non spetta se il beneficiario svolge attività lavorativa. A partire dal 14 ottobre 2021, rende noto l’istituto, il beneficio assistenziale sarà riconosciuto solo ai soggetti invalidi che non svolgano alcuna attività lavorativa, indipendentemente dal reddito ricavato.
La novità riguarda gli invalidi parziali
La pensione di invalidità civile riconosciuta agli invalidi parziali con percentuale compresa tra il 74 ed il 99% e con età compresa tra i 18 ed i 67 anni è quindi, totalmente, vincolata all’inattività lavorativa. Per ricevere, quindi, i 287 euro circa mensili che la pensione di invalidità riconosce, è necessario non prestare alcuna attività lavorativa.
E’ bene sottolineare però che l’INPS riconosceva come mancato svolgimento dell’attività lavorativa anche quando il reddito minimo personale è escluso da imposizione ovvero nel limite di 8145 euro per il lavoro dipendente e di 4800 per lo svolgimento di lavoro autonomo.
Secondo la corte di Cassazione, invece, il mancato svolgimento dell’attività lavorativa non è un elemento che va a intaccare solo il reddito ma viene visto come un requisito essenziale per avere diritto alla pensione in oggetto. La mancanza di svolgimento di attività lavorativa, secondo i Supremi Giudici, è rilevabile e quindi il richiedente deve rispettare non solo il requisito reddituale richiesto dalla misura ma anche quello relativo al mancato svolgimento dell’attività lavorativa.
La giurisprudenza, quindi, ritiene che lo svolgimento dell’attività lavorativa prescinde dal reddito ricavato e preclude la possibilità di avere diritto alla prestazione. Per questo motivo, l’INPS dispone che dal 14 ottobre l’assegno mensile verrà riconosciuto solo nel caso che risulti inattività lavorativa.
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