Partiamo da una doverosa premessa: il datore di lavoro in nessun caso può controllare tablet, smartphone o portatile personale del proprio dipendente per verificarne l’utilizzo durante l’orario di lavoro. Ma l’azienda può verificare se il dipendente utilizza i device privati durante l’orario di lavoro (sottraendo tempo alle mansioni che deve svolgere e procurando, quindi, un danno all’azienda) tramite la videosorveglianza o la testimonianza di colleghi.
Il datore di lavoro, però, può controllare gli strumenti che egli stesso fornisce ai dipendenti come ad esempio computer aziendale, telefono aziendale, email, ecc…
Ma il datore di lavoro quando può controllare la navigazione internet del proprio dipendente?
Se è stata data informativa preventiva, il datore di lavoro può controllare tutti gli strumenti aziendali dati in uso ai propri dipendenti, così come prevede l’articolo 4 del nuovo statuto dei lavoratori. Il dipendente, però, deve sapere che tutti gli strumenti che l’azienda gli ha fornito possono essere oggetto di controllo.
Se l’informativa preventiva c’è stata, quindi, il datore di lavoro può controllare la cronologia internet per verificare quali siti il proprio dipendente ha visitato durante l’orario di lavoro ma anche durante gli orari di pausa. I controlli, però devono essere mirati a verificare il corretto uso dei device da parte del dipendente e mai, quindi, ledere libertà e dignità del lavoratore.
E se il datore di lavoro trova cose che non gli piacciono può procedere anche al licenziamento. Se la navigazione del dipendente comporta, ad esempio, download di materiale pornografico, di materiale protetto da diritto d’autore, provochi attacchi informatici all’azienda per aver navigato senza fare attenzione a potenziali virus le sanzioni potrebbero essere anche molto pesanti e comportare il licenziamento.
Per approfondire leggi anche: Naspi, spetta a chi si fa licenziare per assenza ingiustificata dal lavoro?
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