I docenti, il personale educativo e gli addetti Ata che intendono presentare la domanda cessazione servizio scuola hanno tempo fino al 31 ottobre 2021. La scadenza per le istanze di cessazione dei dirigenti scolastici è stata, invece, fissata al 28 febbraio. A pronunciarsi in merito il ministero dell’Istruzione, attraverso una nota (la numero 30142 del 1° ottobre) con cui decreta, da consuetudine, le modalità per la cessazione dall’operato del personale scolastico con decorrenza dal termine dell’anno scolastico appena avviato (2021/2022, dunque a partire dal 1° settembre 2022).
In questa occasione la deadline è anticipata di quasi due mesi rispetto al passato per consentire all’amministrazione e all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di effettuare per tempo gli adempimenti occorrenti a collocare gli interessati in pensione. Così da scongiurare il più possibile eventuali provvedimenti tardivi, che comportino le sottrazioni di disponibilità per la mobilità a domanda e le immissioni in ruolo.
Domanda cessazione servizio scuola: i limiti
Hanno la possibilità di avanzare domanda di cessazione volontaria dall’operato le lavoratrici e i lavoratori che raggiungono i 67 anni e 20 anni di contributi oppure, indipendentemente dall’età anagrafica, i 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi gli uomini) entro il 31 dicembre 2022. In virtù del DL n. 4/2019, ha facoltà di sottoporre istanza anche il personale che, al 31 dicembre 2021, hanno maturato i requisiti per la cosiddetta quota 100. I requisiti sono perfezionabili cumulando la contribuzione temporalmente non corrispondente versata ad altre gestioni previdenziali obbligatori, tra cui pure le casse professionali ai sensi della legge n. 232/2016.
Gli educatori degli asili nido e gli insegnanti della scuola d’infanzia che abbiano svolto il ruolo predetto per almeno sei anni negli ultimi sette oppure sette negli ultimi anni e totalizzato almeno 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2022 hanno modo di avanzare la richiesta. Inoltrabile se vengono compiuti 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2022. In tale circostanza, tuttavia, il tesoretto contributivo va completamente maturato nella gestione pubblica, sicché non è concesso il cumulo gratuito dei periodi assicurativi.
Il personale femminile con un’età anagrafica di almeno 58 anni e una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni entro il 31 dicembre 2020 può altresì produrre domanda di cessazione, purché opti per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo contributivo (cd. opzione donna).
L’iter da osservare: la procedura web e il formato cartaceo
L’iter di cessazione, entro il 31 ottobre, è ammesso unicamente mediante la procedura web POLIS istanze on line. Le stesse modalità e tempistiche valgono pure riguardo alla revoca. Il personale delle province di Aosta, Bolzano e Trento è tenuto a inviare la comunicazione in forma scritta alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà a inoltrare ai competenti uffici territoriali. Chi presta la sua attività in un istituto estero è abilitato a occuparsene sia via web che in formato cartaceo.
Chiunque desideri ricorrere alle misure dell’APE sociale (63 anni e 36 o 30 anni di contributi, in relazione ai casi) o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci (41 anni di contributi), una volta ricevuto il riconoscimento dall’Istituto previdenziale, può presentare l’istanza di cessazione del servizio in via analogica o digitale fuori dall’applicativo POLIS entro il 31 agosto 2022.
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