Concorso straordinario scuola: come si svolge la prova

Come si svolge il concorso straordinario scuola? Andiamo a vedere in cosa consiste la prova e qual è il punteggio minimo per superarla.

Insegnante con alunni

Attraverso il decreto legge numero 497 del 21/04/2020, era stato bandito il concorso straordinario scuola abilitante. Con una disposizione integrativa e il posticipo della scadenza nel decreto dipartimentale 748 del 1° luglio 2020, le autorità legislative addette a disciplinare la materia hanno consentito la partecipazione, con riserva, agli aspiranti ITP (Insegnanti Tecnico Pratici), che non avevano sostenuto l’esame di Stato per l’anno accademico 2019/2020.

Concorso straordinario scuola: a chi si rivolge?

La proroga dei tempi di scadenza della domanda, con il decreto legge numero 748 del 2020, slittò dal 3 luglio al 15 luglio 2020. I partecipanti a quel bando ancora sono in attesa di scoprire quando il suddetto concorso straordinario terrà luogo.

Tale procedura per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, finalizzata all’accesso a percorsi specifici per quanto riguarda l’istituto secondario di primo e secondo grado su posto comune, resta un tema di notevole interesse sia per i docenti già di ruolo che per quelli inseriti nelle GPS (Graduatorie provinciali).

Negli scorsi giorni vi avevamo fornito tutti i dettagli in merito al concorso straordinario scuola. In tale occasione, andremo quindi a conoscere più nello specifico le modalità di svolgimento del test.

Modalità del test e punteggio minimo per il superamento

La prova consiste in un test computer based, ovvero affrontato con il computer, della durata complessiva di un’ora. Nell’arco dei 60 minuti concessi il candidato deve rispondere a quesiti di differente tipologia:

  • 40 domande a risposta multipla sulle competenze disciplinari inerenti alla classe di concorso stabilite;
  • 20 domande sulle competenze didattico-metodologiche.

Per superare la prova il candidato deve ottenere un risultato minimo di 42/60, ovvero fornire 42 risposte corrette.

Competenze disciplinari e didattico-metodologiche: che cosa sono, le differenze

Le sopra richiamate competenze disciplinari rappresentano quel bagaglio culturale che qualsiasi docente è tenuto a possedere circa le materie di insegnamento. Tali conoscenze dovranno essere solide, ben strutturate e in continuo aggiornamento. Del resto, non c’è mediazione o relazione didattica efficace se il docente non è in possesso delle basi disciplinari occorrenti per svolgere il proprio operato al meglio.

L’area delle competenze metodologiche-didattiche trasversali non fa, al contrario, riferimento alcuno a una disciplina specifica. Secondo l’approccio cognitivista e costruttivista del sapere, il docente esercita la funzione di facilitatore ed animatore di contesti di apprendimento. Detto altrimenti, il suo compito non si limita alla trasmissione di contenuti, bensì ha la funzione di attivare i saperi impliciti degli allievi e di assecondare lo sviluppo naturale delle loro intelligenze.

Pertanto, spetta all’insegnante conoscere e applicare idoneamente metodologie didattiche attive e aggiornate, focalizzate sull’apprendimento più che sul mero insegnamento. In definitiva, le competenze metodologiche-didattiche sono date dalla capacità di pianificare, organizzare, attuare e valutare un’azione formativa indirizzata agli studenti.

Concorso straordinario scuola: chi elabora la prova

Il concorso straordinario scuola è una prova avente carattere nazionale, elaborata da un comitato tecnico scientifico delegato mediante apposito decreto a livello ministeriale. Come già prescritto dall’art. 6 del decreto di aprile del 2020, il comitato è costituito scegliendo tra:

  • professori universitari di I o II fascia;
  • ricercatori a tempo indeterminato;
  • ricercatori a tempo determinato di tipo A o di tipo B di cui all’art. 24 co. 3 lettere a) e b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
  • assegnisti di ricerca;
  • docenti delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (attinente cioè all’arte della danza);
  • dirigenti tecnici;
  • dirigenti scolastici;
  • docenti di ruolo delle scuole secondarie di I e II grado.

 

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