Concorso scuola: quando servono, certificato, esonerati

I 24 CFU quando sono richiesti per partecipare al concorso scuola? È necessaria una certificazione? Rispondiamo a queste e altre domande.

Concorso scuola

Per partecipare al concorso scuola sono necessari i 24 CFU (Crediti Formativi Universitari), in conformità con quanto stabilisce il Decreto Ministeriale n° 616 del 2017. Ma non sempre, infatti, esistono anche delle eccezioni. Facciamo luce sull’argomento.

Concorso scuola: quando i 24 CFU sono imprescindibili

I crediti formativi universitari risultano imprescindibili nel caso delle secondarie, di primo e secondo grado, per la partecipazione al bando relativo al TFA Sostegno, in linea alle nuove direttive del MIUR, pure per l’iscrizione alle GPS (Graduatorie Provinciali per Supplenti).

Sempre il DM 616/2017 indica che i 24 CFU devono permettere l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Per capire se i crediti figurano già nell’elenco degli esami sostenuti, è richiedibile una valutazione del proprio piano di studi.

Al prossimo concorso scuola per medie superiori si può partecipare purché in possesso di una laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento che abiliti all’insegnamento di una determinata materia, insieme al possesso dei 24 CFU in materie socio-psico-pedagogiche. Anche l’abilitazione specifica per l’insegnamento permette di concorrere.

Colui che non si fosse ancora inserito nelle GPS, stando alla legislazione attualmente in vigore, può provvedervi, se ha un titolo che dia accesso a una classe di concorso e i 24 CFU. Questo vale pure per i docenti ITP.

Per usufruire dei percorsi di specializzazione, sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei 24 CFU è richiesto congiuntamente a una laurea che consenta l’accesso a una classe di concorso, o a un diploma ITP.

Gli esonerati

In un predefinito elenco di casi, non occorre disporre dei 24 CFU, nel dettaglio:

  • chi è già abilitato sulla classe specifica di concorso per la quale si intende partecipare (occhio: non è abbastanza un titolo che dà accesso);
  • chi ha svolto 36 mesi di servizio scolastico, anche non continuativi, durante gli ultimi otto anni scolastici, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione. Si suggerisce, comunque, di verificare le recenti disposizioni, non appena uscirà il prossimo bando straordinario;
  • gli aspiranti insegnanti di infanzia e primaria. Difatti, è sufficiente un titolo abilitante quale una Laurea in Scienze della Formazione e affini o un titolo abilitativo come un diploma magistrale ante 2001/2002;
  • chi detiene abilitazione per altra classe di concorso o grado di istruzione, fermo restando il possesso della laurea.

Per essere insegnante ITP, occorre avere un apposito diploma, cioè di maturità conseguito presso un istituto tecnico o professionale. In aggiunta, è fondamentale partecipare al concorso scuola straordinario al fine di ottenere l’abilitazione. Al momento, non sono richiesti agli ITP i 24 CFU, comunque essenziali per l’inserimento nelle GPS. E, a partire, dal 2024/2025 saranno necessari pure per gli ITP.

Prima di allora, gli ITP sono esonerati dal conseguimento dei crediti in materie socio-psico-pedagogiche, come sancito dall’art. 22, co. 2 del D.lgs. 59/2017.

Riconoscimento e certificazione

Una volta accertato che i 24 CFU sono, in tutto o in parte, presenti nel proprio piano di studi, è necessaria una certificazione di riconoscimento, erogabile unicamente dall’università presso la quale si sono conseguiti. Serve quindi presentare istanza per la “Certificazione di conformità degli obiettivi formativi e contenuti didattici”. Il fatto che il settore disciplinare sia il medesimo non implica per forza che i crediti vengano attribuiti dall’università competente.

 

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