Tanti lavoratori si stanno chiedendo quale pensione gli spetti. Una domanda a cui l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale risponde attraverso una brochure, che illustra le possibilità e le alternative a disposizione. La guida pubblicata è aggiornata alle ultime direttive del DL n. 4 del 28 gennaio 2019, il quale ha introdotto delle novità circa il regolamento.
L’Inps parla della possibilità di accedere a: Quota 100; Opzione donna; Ape sociale; sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita; l’introduzione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza. Andiamo, dunque, a vedere cosa ha risposto l’Inps.
Qualunque sia la forma, la prestazione spetta ai lavori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori e le gestioni speciali per i prestatori di attività in forma autonoma (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’Istituto previdenziale, nonché agli iscritti alla Gestione Separata.
Per l’ottenimento è valida la contribuzione accreditata in qualsiasi forma (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa), fermo restando il possesso di almeno 35 anni di contribuzione, al netto dei periodi di disoccupazione e malattia, ove richiesta dalla gestione addetta a riconoscere il trattamento pensionistico.
Pensione Quota 100
La Pensione Quota 100 è una prestazione economica su richiesta, corrisposta dal Fisco ai lavoratori autonomi e dipendenti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, maturano almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.
È escluso dalla Pensione Quota 100 il personale:
- del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (operativo);
- della Guardia di Finanza;
- delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria;
- militare delle Forze armate.
Il requisito è perfezionabile, su domanda dell’interessato, pure cumulando i periodi assicurativi versati o corrisposti presso almeno due casse obbligatorie, amministrate dall’Inps.
Chi raggiunge i requisiti sopra indicati ha modo di conseguire il trattamento pensionistico in ogni momento successivo all’apertura della “finestra”, diversificata in relazione al datore di lavoro oppure alla gestione previdenziale facente capo.
Il calcolo della somma spettante avviene con le regole già in vigore:
- Alla contribuzione accreditata o versata fino al 31 dicembre 1995, si applica il sistema di calcolo retributivo, per i soggetti che, a tale data, hanno meno di 18 anni contributivi. La medesima metodologia è garantita fino al 31 dicembre 2011, per i soggetti con almeno 18 anni contributivi alla data del 31 dicembre 1995;
- Alla contribuzione versata o accreditata dopo il 31 dicembre 1995, sia ai soggetti con meno di 18 anni contributivi sia ai soggettivi privi di contribuzione a tale data, si applica il sistema di calcolo contributivo. La medesima metodologia è garantita dopo il 31 dicembre 2011, per i soggetti con almeno 18 anni contributivi alla data del 31 dicembre 1995.
La Pensione Quota 100 non può essere cumulata con i redditi derivanti da qualsivoglia prestazione lavorativa, pure svolta all’estero, sino al raggiungimento dell’età per la Pensione di vecchiaia. L’unica eccezione ammessa è costituita dal cumulo con redditi da lavoro autonomo occasionale, entro un massimo di 5 mila euro lordo l’anno. Se si supera tale soglia, la produzione di redditi da lavoro comporta la sospensione della pensione nell’anno in questione e l’eventuale recupero dei ratei corrisposti indebitamente.
Anticipata
La Pensione anticipata consiste in una prestazione economica erogata, su apposita richiesta, dall’Istituto previdenziale ai lavoratori dipendenti e autonomi che, indipendentemente dall’età anagrafica, maturano il requisito contributivo sancito dalla legge.
Per il conseguimento della pensione anticipata occorre la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è obbligatorio interromperla in qualità di lavoratore autonomo. Possono richiedere il trattamento pensionistico, a prescindere dall’età anagrafica, i soggetti con:
- 41 anni e 10 mesi di contributi se donne;
- 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini.
Secondo le disposizioni legislative attualmente in vigore, il requisito (introdotto il 1° gennaio 2016) è stabilito fino al 31 dicembre 2026.
Su espressa domanda del soggetto interessato, il requisito è perfezionabile anche cumulando i periodi assicurativi versati o accreditato presso diverse gestioni previdenziali.
I prestatori d’opera che hanno i titoli idonei dal 30 gennaio 2019 in avanti hanno diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, una volta decorsi tre mesi dalla loro maturazione. Il personale scolastico ha diritto alla pensione dal 1° settembre, mentre quello AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) dal 1° novembre, dell’anno di maturazione (vale anche per la Pensione Opzione Donna).
Pensione Opzione Donna
La cd. Pensione Opzione Donna è una prestazione economica a domanda, riconosciuta dall’Inps alle lavoratrici indipendenti e autonome che, entro il 31 dicembre 2020, maturano i requisiti statuiti dal legislatore, e liquidata in base alle regole di calcolo previste dal D. Lgs. n. 180 del 30 aprile 1997. Hanno accesso le lavoratrici che, al 31/12/2020, hanno compiuto 58 anni se dipendenti (59 se autonome) e maturato 35 anni contributivi. Inoltre, è indispensabile cessare il rapporto di lavoro dipendente, a differenza di quello autonomo.
Dalla data di maturazione dei requisiti previsti, le lavoratrici conseguono il diritto al trattamento pensionistico una volta trascorsi:
- 12 mesi, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato dalle forme previdenziali dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi, laddove il trattamento sia liquidato dalle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Coloro che hanno raggiunto i titoli idonei entro il 31 dicembre 2021 possono accedervi anche successivamente alla prima decorrenza utile.
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