In virtù del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale la settimana scorsa, per le cartelle esattoriali comunicate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il contribuente ha 150 giorni a disposizione dalla notifica, per pagare quanto preteso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’addetto dell’ex Equitalia non avrà facoltà di avviare la procedura di recupero del debito iscritto a ruolo. Difatti, per un periodo limitato l’esecutivo ha introdotto una deroga al canonico termine di 60 giorni.
Cartelle esattoriali: cosa dice il Decreto Legge n° 146 del 2021
Il Decreto Legge n° 146 del 2021, meglio noto come Decreto Fiscale, non ha solo preso campo sulle scadenze della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Al contrario, si è espresso pure su determinate disposizioni legislative che regolano le modalità di saldo delle cartelle esattoriali. La normale scadenza per provvedere al pagamento di una cartella esattoriale è di 60 giorni dalla notifica della stessa. Laddove il contribuente non si attivi per il pagamento e non richieda neppure un piano di rateazione, l’Agente della riscossione può allora scendere in campo e attuare l’iter per il recupero. Difatti, ha modo di attivarsi con le azioni cautelative ed esecutive.
Mediante il Decreto Fiscale c’è comunque una finestra temporale maggiore per chi non è ancora riuscito a risanare la rispettiva posizione nei confronti dell’Erario. In totale ha a disposizione 150 giorni dalla notifica per pagare quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Una boccata di ossigeno di cui sicuramente saranno grati coloro che temevano di dover incorrere negli interessi di mora, applicati laddove si superi la scadenza fissata dal Governo per assolvere alla prestazione necessaria.
Le FAQ sul Decreto Fiscale
Venerdì scorso, l’Erario ha peraltro pubblicato alcune FAQ. Soffermandosi pure sulla tempistica di natura emergenziale per il pagamento delle cartelle esattoriali, ossia sulla nuova deadline di 150 giorni, anziché dei consueti 60. Nella sessione di domande e risposte, l’AdE ribadisce che il Decreto Fiscale ha stabilito come, per le cartelle notificate dal 1/09 al 31/12 del 2021, si prolunga fino a 150 giorni dall’invio, rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti. Solo qualora si superino i 150 giorni scatteranno gli interessi di mora per il soggetto inadempiente. Prima di tale deadline l’Agente della riscossione avrà le “mani legate”, ovvero non avrà il potere di dare avvio all’iter di recupero del debito iscritto a ruolo.
In definitiva, trascorsi 150 giorni dalla notifica:
- inizieranno a maturare pure gli interessi di mora, da corrispondere a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data dell’effettivo pagamento;
- potrà aver luogo l’esecuzione forzata, ex art. 50 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 602 del 1973.
Il ritorno alla normalità avverrà col prossimo anno. Difatti, per le cartelle esattoriali che verranno comunicate dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 1° gennaio 2022 viene riportato l’ordinario termine di 60 giorni dalla data di notifica. Rimangono invariati i termini per avanzare ricorso avverso la cartella, fissati dall’art. 21 del Decreto Legislativo n° 546 del 1992.
La risoluzione del Parlamento
Il decreto sostanzialmente conclude quanto sancito dal Decreto Legge n° 18 del 2020 (il c.d. Decreto Cura Italia) che, in piena emergenza epidemiologica, prevedeva la sospensione dei pagamenti da parte dell’agente della riscossione a partire dall’8 marzo 2020 e che, attraverso una serie di provvedimento, è stato esteso fino al 31 agosto 2021. Dunque, durante tale intervallo temporale era sospesa la notifica di cartelle di pagamento e l’avvio di azioni di recupero di qualunque genere. Dal 1° settembre tutto è ripartito, con i contribuenti tenuti ad adempiere agli obblighi e recuperare i possibili ritardi nei pagamenti in un periodo non ancora ottimale sotto il piano economico. Pertanto, le autorità governative hanno stabilito di intervenire accogliendo la risoluzione votata in Parlamento.
Il piano di rateazione
Inoltre, sono state introdotte delle novità in merito al piano di rateazione antecedente alla sospensione della riscossione: sale da dieci a 18 il totale dei versamenti che, qualora non vengano saldati, determinano la decadenza della rateizzazione concessa. Coloro che non hanno ancora saldato le rate di tali cartelle, i cui piani di dilazione erano in corso al momento della sospensione dettata dal Coronavirus (prima dell’8 marzo 2020), il tempo per mettersi in regola giunge a scadenza il 31 ottobre prossimo.
La proroga include pure i versamenti che dovevano essere effettuati entro il 30 settembre scorso. Infine, è programmato lo slittamento della corresponsione delle rate delle definizioni agevolate con l’AdER (rottamazione-ter e saldo e stralcio). Il decreto stabilisce la scadenza al 30 novembre 2021 per quelle che scadono nel 2020 e nel periodo dal 28 febbraio al 31 luglio 2021. È consentito un lieve ritardo di cinque giorni rispetto al termine indicato dal legislatore.
La riforma del sistema di riscossione
Alla definizione del pacchetto riscossione, contenuto nel testo del Decreto Fiscale 2022, si è giunti a coronamento di un preciso percorso. La speranza unanimemente condivisa dagli esperti è di assistere a una profonda e capillare riforma del sistema di riscossione. Per capire il motivo della necessità di un intervento a regime è sufficiente consultare i numeri: alla fine del 2020 il conto del magazzino crediti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione ammontava a 999 miliardi di euro, e di questi 400 miliardi risultano difficilmente recuperabili.
Il 78 per cento del magazzino è costituito da 178 milioni di crediti inferiori a 1.000 euro, per un importo pari a 56 miliardi di euro, per cui serve prendere in considerazione il rapporto tra i costi e i benefici relativamente alle manovre di recupero. La risoluzione approvata in Commissione dispone alcune linee guida per l’esecutivo e, tra le varie misure, chiede di rivalutare il meccanismo di non esigibilità definito dagli artt. 19-20 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, per disporre una metodologia automatica di stralcio delle cartelle non esigibili, atto ad evitare che il conto dei crediti accumulati dall’AdER cresca in maniera smisurata e, in parallelo, che lievitino i costi di gestione.
“Condono periodico” delle cartelle esattoriali
Un “condono periodo” che si affianca a una più incisiva richiesta di azioni di recupero coattivo, con particolare riferimento ai recidivi che eludono o tentano di eludere in maniera sistematica e ingiustificata l’attività di riscossione. Il fine ultimo è arrivare ad un sistema efficace ed efficiente, che prenda in esame la situazione soggettiva del debitore e che, pur considerando la necessità di recupero dei crediti, salvaguardi le capacità reddituali dei debitori e tenga conto dei temporanei disagi economici.
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