Il bonus ristrutturazione è assegnato pure ai familiari del convivente del detentore/possessore dell’immobile oggetto dei lavori. Vien naturale interrogarsi se i genitori abbiano modo di beneficiare del bonus ristrutturazione per un bene intestato al figlio differente da quello dove ha luogo la convivenza. Ecco perché la risposta può rivelarsi davvero interessante.
Analogamente agli altri bonus edilizi, il bonus ristrutturazione è riconosciuto pure ai familiari del detentore o del possessore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge n. 20 del 20 maggio 2016, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2° grado) nonché ai conviventi di fatto. Ciò purché si sobbarchino le spese necessarie per l’effettuazione degli interventi.
Bonus ristrutturazione: quando è concessa la detrazione
I soggetti sopra enunciati hanno accesso alla detrazione, purché:
- convivano con il detentore o il possessore dell’immobile oggetto dei lavori alla data del loro inizio o in occasione del sostenimento dei costi ammessi alla detrazione se antecedente all’avvio dell’intervento;
- le spese effettuate riguardino interventi eseguiti su un immobile, pure diverso da quello destinato ad abitazione principale, dove può manifestarsi la convivenza.
L’Amministrazione finanziaria ha puntualizzato che, per trarre godimento del bonus ristrutturazione, non serve che i familiari abbiano siglato un contratto di comodato. Da qui, è abbastanza che dimostrino, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
I dubbi sovvengono se i genitori hanno modo di beneficiare del bonus ristrutturazione per un’unità immobiliare intestata al figlio differente da quella in cui avviene la convivenza. Ebbene, una delucidazione sulla questione arriva in qualche modo dalla risoluzione numero 184 del 2002 da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le delucidazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
In tale documento di prassi sono compiuti opportuni chiarimenti, che vi andremo ora a riassumere. Il primo punto fondamentale è che il familiare convivente con il detentore o il possessore dell’immobile ha l’opportunità di usufruire dell’agevolazione se le spese dei lavori risultino effettivamente a suo carico. Dunque, occorre la prova documentale che si sia sobbarcato personalmente l’investimento necessario per la messa in atto degli interventi.
Al contrario, come abbiamo sopra evidenziato, non occorre invece che l’immobile dove convivono “familiare” e cointestatario costituisca abitazione principale per entrambi. Pur avendolo già sopra puntualizzato, crediamo sia opportuno sottolinearlo una volta in più. Difatti, si tratta di una delle questioni di maggiore premura nel momento in cui l’argomento è di attualità. L’importanti è che le stesse operazioni vengano praticate su una delle abitazioni presso le quali il rapporto di convivenza ha effettivamente luogo.
Bonus ristrutturazione casa intestata al figlio: le regole valide per i genitori
In buona sostanza, i genitori avranno la facoltà di beneficiare del bonus ristrutturazione su precise condizioni. Nella fattispecie, deterranno tale facoltà con unico riferimento all’immobile in cui la convivenza con il figlio tiene luogo, a prescindere dal fatto che l’unità immobiliare costituisca la principale abitazione per ambo le parti.
Di conseguenza, i genitori non hanno modo di trarre godimento del bonus ristrutturazione laddove l’immobile intestato al figlio non sia lo stesso di quello in cui tiene luogo la convivenza. Per rendere l’idea, pensiamo alla classica seconda casa di mare o di montagna intestata al figlio. Il nostro consiglio è, pertanto, di osservare scrupolosamente le condizioni appena enunciate, onde evitare di vedersi applicate le sanzioni per indebite detrazioni d’imposta.
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