Solitamente, tra i documenti da inoltrare per il bonus facciate e le agevolazioni fiscali, riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici, è richiesta la delibera assembleare dei condòmini di approvazione all’esecuzione lavori. Ma cosa accade se manca? Il beneficio salta automaticamente? No, perché bisogna prendere in esame il caso specifico, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta all’interpello numero 628 del 2021.
Bonus facciate: richiesta di chiarimenti da una Fondazione
La richiesta di chiarimenti proviene da una Fondazione, la quale aveva venduto degli immobili in vari edifici dei quali era totalmente proprietaria, con conseguente costituzione di condomìni ai sensi dell’art. 1117 del Codice civile, rimanendo, però, proprietaria di certe unità, rimaste invendute. Negli atti di compravendita, la Fondazione si è impegnata espressamente a effettuare, a propria cura e spese, certi lavori sul complesso, in totale autonomia gestionale.
In qualità di condominio intestatario delle fatture, vuole dunque sapere se, una volta presasi carico delle relative spese, possa o meno usufruire in toto del bonus facciate, pure in assenza di delibare assembleare e sulle base dell’impegno assunto negli atti di compravendita. Inoltre, ha intenzione di stabilire se, al posto dell’amministratore del condominio, abbia la facoltà di provvedere, in maniera autonoma e diretta, agli adempimenti correlati ai fini del godimento dell’agevolazione fiscale.
Di rimando, il Fisco ha dapprima ricordato che la detrazione del 90 per cento concerne le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 senza un limite massimo di importo per:
- interventi diretti al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B;
- interventi influenti sotto il piano termico oppure che vadano a interessare oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva del fabbricato.
Hanno diritto al trattamento favorevole:
- residenti e non residenti nel territorio dello Stato;
- che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori agevolati e che detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo durante il via ai lavori o al momento del sostenimento delle spese.
La risposta del Fisco
L’Amministrazione finanziaria ha dunque richiamato la Circolare 34/E, sottolineando come i contribuenti disposti ad avvalersi del bonus facciate abbiano, peraltro, l’obbligo di conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici:
- copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione degli interventi, inerenti alle parti comuni di complessi residenziali;
- tabella millesimale di ripartizione dei costi, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile.
Nel caso in esame, pur mancando una delibera assembleare, la Fondazione ha comunque modo di avvalersi del bonus facciate poiché l’intesa raggiunta con i condòmini, riportato nell’atto di compravendita, equivale a una dichiarazione negoziale, atta ad assicurare l’unanimità circa l’esecuzione degli interventi e il sostenimento dei relativi costi da parte di un solo condomino.
Dopodiché, l’Agenzia delle Entrate ha menzionato la circolare n. 2/E del 2020, secondo cui, per le operazioni svolte sulle parti comuni di un condomino, gli adempimenti occorrenti ai fini della fruizione del bonus facciate possono essere svolti da uno dei condomini a ciò delegato oppure dall’amministratore dell’immobile. Pertanto, in tal caso l’istante ha accesso all’agevolazione, costituendo il delegato del condominio e, trattandosi di lavori comuni, ogni fattura andrà intestata al condominio stesso.
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