Non hai ancora pagato l’ultima bolletta luce e ti chiedi fin quando il tuo fornitore continuerà a erogarti energia? Onde evitare di rimanere senza corrente, sappi che c’è tutto un iter obbligatorio. Dapprima, l’azienda ti farà recapitare a casa una diffida, dove ti chiederà di saldare entro un termine stabilito; quindi, ti scalerà (non tolta completamente) la tensione elettrica; infine rimarrai al buio e allora il pagamento degli arretrati sarà l’unica soluzione per la riattivazione del servizio. Andiamo ora a vedere più nello specifico le tappe della procedura.
Bolletta luce: scadenza pagamento
Inizialmente, sarebbe opportuno chiedersi dopo quanto tempo di mancato saldo scade la bolletta, qualora non avvenga la domiciliazione in banca, per scongiurare le possibili conseguenze sopra evidenziate. Talvolta, infatti, i problemi nascono da una semplice e banale dimenticanza o da un disagio, magari derivante da una ingente spesa straordinaria.
Nel momento di aprire la busta spedita dal gestore della corrente elettrica contenente la bolletta luce, non occorre monitorare esclusivamente l’importo da versare e pure la data di scadenza, da porre in risalto, in maniera chiara e immediata. Su disposizione Arera, l’autorità adibita a regolare l’energia, la deadline per rimettersi in regola è pari almeno a 20 giorni. Insomma, quasi tre settimane devono trascorrere tra le due fasi. Chi va oltre il termine indicato diventa cliente moroso e avrà il compito di sostenere la trafila di seguito illustrata.
In caso di difficoltà economiche, è consentito chiedere alla ditta la rateizzazione, in base alle modalità riportate nel contratto. Laddove questa accetti, oltre all’ammontare in arretrato, toccherà corrispondere gli interessi annuali, calcolati secondo il tasso ufficiale, periodicamente comunicato dal ministero dell’Economia e delle Finanze maggiorato del 3,5 per cento. Inoltre, la compagnia avrebbe il titolo di addebitare pure i costi inerenti agli avvisi.
La fase intermedia
Lo abbiamo anticipato in apertura. In principio, il gestore spedisce un avviso bonario informale. Non si tratta di una raccomandata ufficiale, bensì di una semplice lettera o di una comunicazione allegata alla bolletta luce successiva a quella insoluta (e in tutte le altre finché non verrà sanata la situazione). Così facendo, l’impresa notifica all’utente il termine entro cui saldare il debito. Il corrispettivo degli arretrati viene specificato in fattura.
Se neanche ora il cliente paga la bolletta, allora parte la raccomandata formale o un messaggio via Pec (Posta Elettronica Certificata), nel caso in cui il sottoscrittore del servizio ne sia munito. Stavolta i toni saranno decisamente più perentori, poiché si tratterà di una diffida vera e propria, volta a intimare il pagamento in arretrato. Sulla lettura o sul messaggio in questione verrà indicato il termine ultimo per ottemperare alle prestazione, avvertendo del fatto che, se ci sarà un ulteriore inadempimento, sarà, in primis, ridotta del 15 per cento la potenza di energia erogata all’abitazione e, successivamente, alla sospensione dell’utenza, cioè a staccare la luce.
È fondamentale che la raccomandata riporti:
- le modalità per comunicare l’avvenuto pagamento (telefono, fax, ecc.);
- la scadenza, una volta superata la quale, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura.
Se non ottiene riscontro, la potenza subisce un taglio del 15 per cento. A partire dal ricevimento della Pec o della raccomandata, il fruitore ha modo di mettersi a posto entro:
- 10 giorni, in caso morosità reiterata;
- 20 giorni, in caso di morosità non reiterata.
Al trascorrere di 15 giorni, viene ridotta la potenza del 15 per cento. Solamente una volta provveduto al saldo degli importi dovuti, è possibile chiedere la riattivazione del servizio. Se avvengono ritardi nella riattivazione, è previsto un indennizzo automatico.
Quando non si può staccare la luce
Il gestore dell’energia elettrica non è abilitato a staccare la luce (se lo fa rischia di versare un risarcimento all’utente) quando:
- non invia prima al cliente la raccomandata con diffida;
- i termini di pagamento, assegnati con la raccomandata, sono inferiori a quelli sanciti dalla legislazione nazionale;
- l’utente ha presentato un reclamo in forma scritta, senza ottenere risposta ufficiale per iscritto;
- l’importo non pagato è pari o inferiore al deposito cauzionale;
- la sospensione del servizio cade di venerdì, sabato, domenica o negli altri giorni festivi e prefestivi, così da scongiurare che l’utente intenzionato a saldare trovi chiusi le banche o gli uffici postali.
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