Con il 2022 arriverà anche l’assegno unico universale. Entro breve, il decreto attuativo del Family act passerà, infatti, all’attenzione tavolo del Consiglio dei ministri e con esso saranno accordati aiuti fini a 180 euro per ogni figlio minorenne, nonché somme aggiuntive dal terzo figlio in avanti. Tuttavia, come è altresì risaputo, finché la nuova misura non verrà ufficialmente introdotta, ce ne sarà una ponte, destinata a chi non percepisce già gli assegni familiari.
Chi desidera presentare istanza ha tempo fino al 31 ottobre per chiedere gli arretrati a partire da luglio. A darne confermare l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, mediante un messaggio atto a chiarire le decisione dell’esecutivo con il decreto-legge n. 132 del 30 settembre 2021, che, per l’appunto, ha prorogato la scadenza per reclamare gli arretrati dal 30 settembre al 31 ottobre. Dunque, le famiglie che a partire dal 1° novembre invieranno apposita domanda non avranno assegni arretrati. Andiamo dunque a vedere chi ha diritto alla misura ponte e a quanto ammonta l’assegno.
L’assegno unico per i figli: il minimo e il massimo
L’assegno unico per i figli va da un importo massimo mensile di 167,50 euro a un minimo di 30 per ciascun figlio. Questo è il corrispettivo riconosciuto dal Consiglio dei ministri lo scorso giugno e valido fino a dicembre 2021 (per chi non ha già accesso agli assegni familiari). Un importante contributo per le famiglie, il cui bacino è piuttosto ampio, poiché vi accedono i nuclei fino a 50 mila delle dichiarazioni Isee.
Chi ne ha diritto
L’assegno “ponte” è unicamente riservato alle famiglie che non detengono i requisiti per trarre vantaggio degli assegni del nucleo familiare già oggi in vigore. Invece, questi ultimi anni avanti ad essere versati ai nuclei familiari di lavoratori dipendenti e assimilati. Premesso il vincolo massimo di Isee, quantificato in 50 mila euro annui, valgono le seguenti condizioni:
- cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’Ue, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; essere residente o domiciliato in Italia e avere i figli sino al compimento dei 18 anni di età;
- essere residente da almeno 2 anni (anche non continuativi) in Italia oppure essere titolari di un contratto lavorativo a tempo indeterminato o determinato dalla durata di almeno sei mesi;
- essere cittadino di uno Stato extra-Unione Europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per lungo periodo o di lavoro o di ricerca di durata non inferiore ai sei mesi.
Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno “ponte” ottengono una maggiorazione di:
- 37,50 euro a figlio per le famiglie fino a due figli;
- 55 euro a figlio per le famiglie con almeno tre figli.
La domanda può essere presentata fino al 31/12/2012 attraverso i seguenti canali:
- contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (da rete fissa) o il numero a pagamento 06.164.164 (da rete mobile);
- portale web;
- patronati.
I benefici del Reddito di Cittadinanza non sono tenuti ad avanzare domanda, sicché la quota spettante di assegno viene corrisposta dall’Inps in modalità automatica sulla carta di pagamento RdC.
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