L’assegno ordinario di invalidità è una misura assistenziale accordata dallo Stato italiano a una serie di persone la cui capacità lavorativa è ridotta almeno del 67 per cento e che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva, di cui 3 nel quinquennio antecedente il momento di inoltro dell’istanza. La cessazione della prestazione d’opera non figura tra i parametri fondamentali all’invio della richiesta. Ciò costituisce la grande differenza rispetto alla pensione di inabilità, nel qual caso occorre aver abbandonato completamente qualsiasi tipologia di impiego. In tale circostanza, andremo ad analizzare nel dettaglio come presentare la domanda per l’assegno ordinario di invalidità.
Prima, però, è doveroso puntualizzare che negli ultimi mesi sono occorsi tangibili cambiamenti a tal riguardo. Difatti, delle modalità in precedenza avallate dalle istituzioni hanno finito per lasciare il posto ad altre tecnologicamente più evolute. Una notizia positiva nel caso della maggior parte della popolazione, ma tuttavia fonte di disagio qualora si abbia poca dimestichezza con i dispositivi informatici. Pertanto, se manca un minimo di confidenza con i moderni strumenti messi a disposizione, un’ottima alternativa è da rivolgersi direttamente a un commercialista o a un Patronato. L’ente incaricato di occuparsi della pratica saprà certamente farsi carico della richiesta ed espleterà le procedure burocratiche affinché venga corrisposto l’aiuto reclamato.
La richiesta dell’assegno ordinario di invalidità è effettuabile in qualunque momento, ma con una puntualizzazione cruciale: nel caso di infermità che preesistano la posizione assicurativa del richiedente, diventa fondamentale accertare che il danno sia peggiorato o che nuovi danni si siano generati a seguito dell’avvio dell’eventuale rapporto lavorativo.
Assegno ordinario di invalidità: lo snellimento delle pratiche
Chi è interessato all’assegno ordinario di invalidità (e abbia, ovviamente, i requisiti necessari!) può spedire senza alcuna spesa la domanda sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), nella sezione incentrata sui servizi telematici direttamente accessibili al cittadino. Il login al portale richiedeva l’inserimento del PIN: chi non ne era in possesso aveva la facoltà di spedire specifica richiesta direttamente sul portale.
L’art. 29-ter del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, “rubricato Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap” ha snellito le pratiche.
Inserito, in sede di conversione, dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, sfrutta le potenzialità informatiche odierne. Le commissioni mediche dell’INPS preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap, ai sensi dell’art. 4 della L. 5 febbraio 1992, sono autorizzate a redigere verbali sia per la prima istanza-aggravamento (là dove operano e sono attive le convenzioni con le Regioni), sia per la revisione, anche solo sugli atti, in qualunque caso sia presente una documentazione sanitaria sufficiente a consentire un responso obiettivo.
La valutazione sugli atti è richiedibile dal diretto interessato insieme alla produzione di adeguata documentazione sanitaria. La commissione di accertamento dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si esprime sulla documentazione sanitaria pervenuta e trasmessa dal cittadino. Nei casi in cui la ritenga non sufficiente per un giudizio obiettivo, l’interessato sarà convocato a visita diretta.
L’applicazione della nuova norma
In applicazione della suddetta norma, con una nota si è reso noto il rilascio di un nuovo servizio sul sito istituzionale dell’INPS. Denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, dà modo ai cittadini di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante. Ciò allo scopo dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle richieste / posizioni in attesa di accertamento sanitario di prima istanza / aggravamento, dove le commissioni mediche dell’Istituto Nazionale in Previdenza Sociale con le regioni, o di revisione di disabilità, invalidità, handicap, cecità e sordità. Nell’ambito del medesimo servizio, l’istante è chiamato a indicare in maniera esplicita il consenso alla valutazione sugli atti sancita dall’art. 29-ter del DL n. 76/2020.
In virtù del nuovo servizio, le Commissioni Mediche dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale hanno l’opportunità di:
- snellire l’iter di accertamento sanitario in conformità alla nuova normativa in vigore, di cui al menzionato articolo 29-ter;
- agevolare la verifica nei casi di pazienti con uno stato di salute particolarmente grave, nei cui casi recarsi a visita diretta rischia di rivelarsi particolare fonte di disagio;
- implementare una modalità accertativa, delineata da norma specifica, che contempli l’attuale contesto accademico.
Assegno ordinario di invalidità: lo scopo dell’archivio
La documentazione sanitaria pervenuta mediante l’agevolazione online rimarrà conservata negli archivi dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. E sarà sempre disponibile e consultabile per gli eventuali successivi accertamenti di:
- revisione;
- aggravamento;
- verifica straordinaria.
Detto altrimenti, il materiale rimarrà memorizzato in un database informatico, pronto per essere utilizzato per le attività dell’UOC audit della Commissione Medica Superiore e del Coordinamento generale Medico Legale.
I cittadini, che hanno già spedito domanda di invalidità civile, di handicap, disabilità, cecità o sordità ovvero che hanno già ricevuto una comunicazione dall’INPS inerente a una revisione, hanno ora la facoltà di chiedere di essere valutati agli atti, spedendo il plico sanitario ai sensi dell’art. 29-ter del già menzionato Decreto Legge n. 76 del 2020.
Il nuovo servizio dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
A tal fine, i medesimi cittadini hanno l’opportunità di accedere al nuovo servizio, attraverso il portale web istituzionale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Ciò una volta provveduto all’autenticazione con le relative credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE). Si ricorda che l’accesso ai servizi online mediante PIN era possibile fino al 30 settembre 2021, almeno per la quasi totalità dei soggetti interessati. Difatti, mentre scriviamo permane un’eccezione: quella dei cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano. La documentazione da spedire in modalità telematica sarà accettata esclusivamente se:
- in formato PDF;
- di dimensione massima di 2 MB per file.
I file trasmessi online saranno resi disponibili alla commissione medica dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Che avrà il potere di esprimersi mediante l’emissione di un verbale agli atti. Esso verrà in un secondo momento trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Laddove la documentazione pervenuta non sia sufficiente o non consenta una valutazione obiettiva, completa ed esauriente, la medesima commissione avrà modo di convocare l’interessato a visita diretta.
La durata di erogazione dell’assegno ordinario di validità
La durata di corresponsione dell’assegno ordinario di validità è di 3 anni. Tuttavia, il beneficiario ha la possibilità di rinnovare la propria richiesta avanzando una nuova domanda prima della scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, la prestazione viene confermata in automatico. Ciononostante, l’INPS si riserva il diritto di revisione, qualora ritenga vi siano gli estremi. Al compimento dell’età pensionabile, in presenza di ciascun requisito, l’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
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