Mediante provvedimento n. 238235 del 17 settembre 2021, il Fisco fornisce modello e istruzioni per beneficiare dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE), che promuove la capitalizzazione delle aziende tramite un’agevolazione fiscale sulle imposte sui redditi.
ACE: la deduzione del rendimento nazionale
L’art. 19 del decreto legge numero 73 del 2021, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020, ha introdotto la facoltà di godere di una deduzione del rendimento nozionale (ACE), calcolato secondo l’aliquota del 15 per cento corrispondente agli incrementi di capitale proprio, mediante la corresponsione di un credito d’imposta da quantificare ponendo in essere sul rendimento nozionale le aliquote statuite dagli artt. 11 e 77 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Inoltre, nel testo si legge che durante lo stesso arco temporale, gli aumenti del capitale proprio sono considerati a cominciare dal primo giorno del periodo. La variazione conta per un ammontare massimo di 5 milioni di euro a prescindere dal corrispettivo del patrimonio netto risultante in bilancio.
Chi gode dell’incentivo
Anche per la formula dell’ACE stabilita dal decreto legge Sostegni bis, l’incentivo concerne i seguenti soggetti:
- gli enti commerciali e le società residenti;
- gli enti commerciali e le società non residenti;
- le imprese individuali, le S.n.c. (società in nome collettivo) e le S.a.s. (società in accomandita semplice) in regime di contabilità ordinaria.
Per avvalersi dei benefici stabiliti dalla Super ACE 2021, chiunque osservi i requisiti indicati dal decreto legge numero 73 del 2021 ha l’obbligo di notificare la variazione del capitale proprio in aumento. Conta il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente, alla chiusura del precedente. Il rendimento nozionale viene calcolato sulla base dell’aliquota del 15 per cento.
Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE
Gli interessati hanno l’onere di avvalersi del modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE”. Tale documento, messo a disposizione con il provvedimento n. 238235 del 17/09/2021, va compilato in ottemperanza alle istruzioni inerenti. L’invio è eseguibile unicamente tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate con modalità telematiche, avvalendosi di un intermediario o direttamente.
I dati relativi all’ACE 2021 sono inoltrabili a partire dal 20 novembre e fino alla scadenza della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta seguente a quello in corso al 31 dicembre 2020. Qualora tale periodo non corrisponda all’anno solare, il termine cade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla data enunciata alla voce “Data fine periodo d’imposta” del modello di Comunicazione.
Nel provvedimento si esplicita che la Comunicazione ACE può essere spedita relativamente a uno o più aumenti di capitale proprio; in caso di aumenti successivi bisogna presentare ulteriori comunicazioni distinte, senza riportare le informazioni già notificate in precedente sede.
Nei termini pattuiti è possibile procedere pure con una rettifica, in sostituzione delle informazioni inviate. L’accoglimento o il rigetto della domanda del bonus ACE 2021 arriva dal Fisco entro 30 giorni dall’inoltro. Più lunghe sono le tempistiche per i crediti superiore a 150 mila euro, poiché soggetti a verifiche più accurate.
Cessione del credito ACE a terzi
Tra le opzioni disponibili per usufruire del credito d’imposta, la cessione a terzi è così regolamentata nel testo diramato:
- il cedente ha il compito di comunicarlo al Fisco con le modalità rese disponibili dal portale istituzionale, dal momento in cui il credito d’imposta risulta utilizzabile;
- il destinatario deve accettare il bonus ricevuto o notificare l’ulteriore cessione;
- in seguito, le somme sono usufruibili secondo le modalità fissate;
- le verifiche vengono eseguite, sempre e comunque, sul beneficiario originario.
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